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Studio Legale Avvocato Federico Gavino
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Cronache giudiziarie

Alcune sentenze, alcuni casi, meritano una riflessione, perché riguardano la vita quotidiana delle persone. Alle volte ci sono questioni che sembrano di difficile soluzione, mentre spesso è sufficiente qualche piccolo suggerimento o accorgimento per risolverle. Altre volte vengono affrontate questioni di principio sulle quali non ci sentiamo di passare sopra. La casistica è pressochè infinita.

Indice dei contenuti

21 agosto 2023

Tutela del creditore di fronte a società priva di garanzia patrimoniale

Società di capitale insolvente
Sovente capita di agire in sede di cognizione al fine di ottenere il riconoscimento di un proprio credito nei confronti di società di capitale poi dimostratasi insolvente.

Nel caso di cui ci si occupa, la predetta aveva continuato ad operare con una nuova ragione sociale. I soci e l'amministratore erano gli stessi, la sede legale pure come pressochè uguale era l'oggetto sociale.
Nel procedimento così radicato sono state fornite prove documentali di tali aspetti (visure camerali, copia bilanci societari) ed è stata prodotta idonea relazione tecnica, poi confermata dal testimone che l'ha redatta, al fine di dimostrare tramite l'esame dei bilanci da parte dell' esperto commercialista che in sostanza si trattava della medesima società la quale aveva puramente modificato la ragione sociale, pur non essendo avvenuta alcuna cessione di azienda. La nuova società poteva beneficiare dell'avviamento della precedente, degli stessi uffici e componenti aziendali positive della precedente, della esperienza commerciale e di tutti gli elementi che costituiscono il know-how, senza accollo di debiti che erano ricaduti esclusivamente sulla precedente del tutto insolvente.

La domanda è stata accolta dal Giudice.
E' stato sostenuto in causa infatti in primis che sussisteva una società di fatto tra le due società di capitali, per cui secondo giurisprudenza la seconda doveva rispondere dei debiti contratti dalla prima (Cass 10193/20002 - Cass 2243/2015) ovvero che si è verificata la cessione di azienda con responsabilità pertanto della cessionaria per i debiti contratti dalla cedente - Cass 19379/2004 -

La vertenza è stata definita positivamente, dopo la sentenza favorevole mediante il pagamento delle somme dovute da parte della società "cessionaria".

Analogamente - seppure la vertenza è stata definita in corso di causa - era stata sostenuta in caso similare l'esistenza di una società di fatto tra due società di capitali, l'una priva di ogni garanzia patrimoniale che tuttavia aveva necessità di avvalersi del personale e dei macchinari dell'altra per poter operare nel settore in cui svolgeva l'attività di impresa.

Visto l'identico settore di lavoro delle due società nonché la partecipazione del socio appartenente alla società debitrice anche nell'altra, in assenza di contratti che potessero giustificare la presenza della seconda con le proprie maestranze, si è pervenuti ad un bonario accordo soddisfacente per tutte le parti, laddove in difetto non vi sarebbe stata alcuna possibilità materiale di recupero nei confronti della società direttamente contraente e priva di ogni garanzia.

 


3 febbraio 2017

Vendita autoveicolo e mancato pagamento della tassa di proprietà

Vendita autoveicolo e mancato pagamento della tassa di proprietà

Quando si vende la propria autovettura per acquistarne un'altra, alle volte non si provvede a trascrivere l'atto di vendita presso il PRA per cui a distanza di anni i vengono notificate a quello che ancora risulta intestatario le cartelle esattoriali emesse per il recupero della tassa di proprietà.

Occorre pertanto, al momento della vendita, sia se si ha a che fare con rivenditori specializzati nel settore sia se si ha a che fare con un privato, sottoscrivere la dichiarazione di vendita e provvedere alla trascrizione presso il PRA, il cui costo è secondo prassi a carico dell'acquirente, in modo da liberarsi del tutto da ogni problema che possa insorgere relativamente a quel veicolo (oltre alle tasse,ad esempio, richiesta di danni derivanti da incidente stradale, utilizzo illecito del veicolo etc).

Se tuttavia ciò non è avvenuto e a distanza di anni vengono notificate delle cartelle esattoriali per il pagamento della tassa che compete alla Regione, è possibile adire l'Autorità giudiziaria e fare accertare dalla stessa l'avvenuta perdita di possesso del veicolo a far data dal momento in cui lo stesso è stato ceduto a terzi. In tale procedimento verrà convenuto il soggetto al quale è stato ceduto il veicolo.

Una volta ottenuta la sentenza favorevole, potrà essere dato corso alla trascrizione della stessa presso il PRA che provvederà anche all'annullamento delle cartelle esattoriali relative alle tasse sulla proprietà in rapporto alla data di perdita del possesso risultante dalla sentenza.

 


16 novembre 2015

Separazione di conigi, formale intestazione di beni in via esclusiva ad uno dei due coniugi e possibile tutela dell'altro

Due coniugi avevano contratto matrimonio scegliendo il regime di separazione dei beni. Il marito svolgeva attività di impresa mentre la moglie era casalinga. Via via con il passare degli anni sono stati acquistati diversi immobili intestati in via esclusiva alla moglie, come pure una azienda, ove il marito svolgeva attività di impresa pur essendo nquadrato come dipendente (ordini, trattativa con i clienti e fornitori, acquisto di beni durevoli, tutti risalenti al marito). Concordemente ma anche qui in modo fittizio, i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata davanti al Tribunale.

Dopo alcuni anni, sono insorti veri contrasti. Ad evitare l'aggravarsi della situazione che comportava quotidiani litigi in presenza dei figli minori, il marito ha abbandonato il tetto coniugale, mentre la moglie ha immediatamente messo in vendita gli appartamenti, cedendoli a prezzo di mercato ridotto ed inviando anche una lettera di licenziamento al coniuge.

E' stato radicato un procedimento per accertare la simulazione (parziale intestazione fittizia), affermando che tutti i beni in effetti erano di proprietà di entrambi i coniugi, avendo partecipato chi con il lavoro in azienda (marito) chi con il lavoro in casa (moglie) alla costituzione del patrimonio familiare. In via subordinata è stato richiesto l'accertamento di crediti (con relativa condanna al pagamento) pari al costo dei beni che figuravano intestati alla sola moglie: a sostegno delle domande sono state prodotte varie ricevute di pagamento (mutuo ipotecario) nonché estratti di conto corrente aziendale, ove operava liberamente l'attore, seppur con firma quale delegato, al fine di dimostrare che le somme erano derivate dalla attività svolta unicamente dallo stesso, sono stati dedotti mezzi istruttori e allegati dichiarazioni di testimoni rese in sede penale (art 391 bis- 391 ter cpp). Nel corso del procedimento si è addivenuti ad una conciliazione tra le parti.


6 novembre 2015

Determinazione assegno a favore del figlio naturale e pagamento coattivo in caso di inadempimento: art 148 e 156 c.c.

Nel caso di specie il figlio naturale ancora in minore età non percepiva alcun assegno da parte del padre che lo aveva riconosciuto.

La madre affidataria ha pertanto esercitato l’azione prevista dall’art 148 c.c. atteso che il tribunale. funzionalmente competente, ha ritenuto applicabile tale norma anche ai casi di filiazione naturale.

A seguito dell’inadempimento dell’obbligato è stato dato corso alla azione prevista dall’art 156 c.c. in forza della quale il datore di lavoro ha versato mensilmente l’importo dell’assegno così determinato alla ricorrente, detraendolo dalla retribuzione del proprio dipendente.

Il procedimento ex art 156 c.c. può essere promosso a condizione che vi sia un inadempimento dell’obbligato – (Cass. 4323/1998) – pare pertanto opportuno notificare anteriormente atto di precetto per gli importi non corrisposti ed allegare al ricorso copia del titolo e del precetto e del successivo pignoramento presso terzi.


6 novembre 2015

Azione di riconoscimento di paternità: procedimento e attività istruttoria

L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale è ammessa nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova può essere data con ogni mezzo.

Nel caso trattato, dopo laboriosa attività di istruttoria orale, il giudice ha ammesso la prova sul dna, autorizzando che il prelievo avvenisse anche sul cadavere del presunto – poi accertato – padre deceduto da oltre cinquanta anni.
Nel procedimento erano stati convenuti la madre dell’attore nonché i figli e la moglie del “presunto” padre- Era stato prodotto in sede di atto introduttivo l’estratto dell’atto di nascita dell’attore che risultava figlio di padre sconosciuto.
L’articolo 276 c.c. prescrive proprio che la azione debba essere esercitata nei confronti del presunto padre o in mancanza degli eredi dello stesso – E’un procedimento in cui è parte necessaria il rappresentante del P.M.

Il quesito formulato dal giudice al CTU è stato il seguente:
“accertare attraverso la disposizione di esami ematogenetici necessari se c’è compatibilità tra il DNA dell’attore con quello del padre defunto e della madre naturale, al fine di valutare la probabilità di paternità” – La ricerca dà un termine di sicurezza nell’accertamento pari ad oltre il 99%.
In giurisprudenza si richiama ex plurimis la sentenza della S.C 10007/2008
nella quale in particolare viene confermato il diritto della persona a conoscere la propria effettiva discendenza ed ammesso il prelievo di DNA dalle spoglie del Defunto asserendo che tale mezzo costituisce una misura poco invasiva.
Alla luce delle risultanze tecniche ottenute tramite la CTU, la domanda è stata accolta, la sentenza è passata in giudicato ed è stato dato corso all’ordine del giudice di annotazione della sentenza a margine dell’atto di nascita – l’attore ha modificato il proprio cognome adottando il cognome del padre naturale. (art. 262 c.c.)
Spetterà a questo punto all’attore esercitare, volendo, le ulteriori azioni a tutela dei suoi diritti ereditari.


29 ottobre 2015

Revoca della patente di guida a seguito della violazione dell'art. 176 commi 1 e 19 C.d.S. con remissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 comma 1 lettera A e 22 C.d.S.

Di recente il Giudice di Pace di Firenze ha rimesso gli atti di un procedimento relativo alla impugnazione di sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente in ordine alla illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione nonché al principio costituzionale della ragionevolezza della discrezionalità legislativa) dell'art. 176 comma 1 lettera A e 22 C.d.S.

In fatto la situazione era la seguente.

Il ricorrente, uscito da un casello autostradale dovendo tornare a riprendere l'autostrada e avvedendosi che vi era un varco con linea discontinua, a modesta velocità, con segnalatore direzionale in funzione, ha compiuto l'inversione ad “U” per transitare i nella semicarreggiata opposta al lato della quale vi era una Pattuglia della Polizia.
E' stato fermato, gli è stata contestata la violazione indicata in premessa con immediata revoca della patente di guida come se avesse eseguito una inversione lungo il tracciato autostradale.

Il Giudice di Pace adito, sospeso il provvedimento amministrativo con restituzione della patente di guida, anche in rapporto alle esigenze lavorative e famigliari del ricorrente, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione relativa alla illegittimità costituzionale dell'art. 176 commi 1 e 22 sotto vari profili: per violazione del principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, dettato in materia penale ma immediatamente applicabile nella fattispecie, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto l'esercizio del diritto di difesa si estende fino all'estremo limite di poter ottenere un provvedimento di immediata sospensione avente durata fino all'esito definitivo del procedimento.

In effetti esaminando la norma infra richiamata, si tratta di fattispecie diverse, l'una riguardante l'inversione di marcia in autostrada, estremamente pericolosa, e l'altra riguardante l'inversione di marcia dopo l'uscita dal casello autostradale in quella zona di svincolo che viene considerata sempre sede autostradale fino al cartello apposto di “fine autostrada”, situazione di fatto che nella applicazione della gravosa norma non posso trovare la medesima sanzione.


30 maggio 2012

Morte del coniuge, ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato

Morte del coniuge, ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato

Se al coniuge divorziato è stato riconosciuto un assegno in sede di sentenza di divorzio, questi ha diritto ad una quota della pensione di reversibilità, in caso di premorienza dell’altro.

Coniuge divorziato e coniuge superstite concorrono nella ripartizione della pensione di reversibilità.
Il criterio principale è quello relativo alla durata dei rispettivi matrimoni, tuttavia lo stesso criterio viene temperato da altri elementi importanti, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e le condizioni economiche di entrambi.

In una recente sentenza del Tribunale di Genova, adito ex art 9 n. 3 Legge 898/1970, il principio è stato esattamente recepito: a fronte di una durata ultraquarantennale del primo matrimonio rispetto al secondo, celebrato di recente, il Tribunale ha per l’appunto preso in esame l’entità dell’assegno e la situazione economica dei due soggetti che richiedevano la ripartizione della pensione di reversibilità, attribuendo al coniuge supersite il 64% della pensione e al coniuge divorziato il 36%, in conformità alle recenti sentenze della S.C in materia – per ogni riferimento si richiama la sentenza n. 18 del 2012 del Tribunale di Genova – e Cass 10575/2008 -


20 aprile 2012

Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica - il rito previsto dall'art 696 bis cpc -

Accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica - il rito previsto dall'art 696 bis cpc

Lo strumento dell’a.t.p. .- nella forma ampliata dalle recenti modifiche legislative, L. 80/2005  – consente sovente di eliminare un lungo contenzioso civile.

Nel caso trattato, un fornitore/appaltatore si era visto contestare a lavoro finito l’intera prestazione con rigetto della richiesta di pagamento, anche eventualmente parziale. Promosso ricorso, anche grazie all’utile  tentativo di conciliazione esperito dal CTU – a ciò  autorizzato  in forza dei poteri conferitigli proprio dalla norma di cui all’art 696 bis – si è potuto addivenire ad una pronta soluzione e  al  pagamento del corrispettivo, ridotto modestamente in termini economici, rispetto alle plateali iniziali dichiarazioni del committente/contestatore.

Nell’ipotesi di azione ordinaria, sicuramente vi sarebbero stati tempi lunghi (prima comparizione, memorie art 183, nomina ctu) che avrebbe potuto nuocere al credito portato dall’imprenditore e renderlo forse più difficilmente recuperabile.

La peculiarità della situazione illustrata  è dipesa dal fatto che anziché essere il committente ad agire per l’accertamento dei vizi lamentati, è stato l’appaltatore-fornitore che ha richiesto l’accertamento  sulle opere realizzate, la congruità del corrispettivo pattuito, la conformità e completezza dei lavori commissionati. L’eccezione di inammissibilità formulata dal convenuto è stata respinta dal Presidente. Diversi provvedimenti (Tribunale di  Mondovì, 21.11.2008, T. Torino 31.3.2008) hanno ritenuto la ammissibilità della procedura sommaria avente effetti conciliativi e deflativi  - a prescindere dal fumus e dal periculum, mentre tale strumento è stato ritenuto non applicabile qualora penda già il procedimento ordinario (Trib Mantova 21.5.2009).


20 aprile 2012

Puntuale applicazione dell'art. 1310 c.c.

E’ stata promossa una controversia civile nei confronti di Tizio,  gestore di una ricevitoria del Lotto, che è stato riconosciuto responsabile e condannato.

E’ stata promossa una controversia civile nei confronti di Tizio, gestore di una ricevitoria del Lotto, che è stato riconosciuto responsabile e condannato.
Tuttavia il procedente, resosi conto che la ricevitoria era gestita, all’epoca, non solo dal soggetto ritenuto responsabile ma anche da altri, coadiuvanti, ha promosso in via autonoma una azione civile nei confronti di costoro.

Dopo varie vicissitudini processuali, l’eccezione di prescrizione proposta dai convenuti è stata respinta proprio in applicazione dell’art. 1310 c.c. ( Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro un condebitore in solido .. hanno effetto riguardo agli altri debitori..).

Il Giudice ha – tra l’altro – ritenuto utilizzabile nel nuovo giudizio l’accertamento sul quantum provato nella precedente causa, costituito da dichiarazione resa dall’Ufficio dell’allora Ente concessionario dell’Enalotto – Per ogni approfondimento si possono trovare riferimenti nella sentenza della Corte di Appello di Genova n. 426.2012 –


27 giugno 2011

Legge “Pinto” e procedura fallimentare
Liquidazione a favore del creditore ammesso al passivo fallimentare

Legge Pinto: durata ragionevole del processo ed equa riparazione

Di recente la Corte di Appello territorialmente competente ha accolto la domanda che avevo promosso nell’interesse di un creditore - privilegiato ex art 2751 bis n 2 – di una ditta dichiarata fallita dal Tribunale.

Il procedimento fallimentare sorto nel 1990 a distanza di oltre venti anni non si era ancora chiuso, inoltre non vi era stato alcun riparto, a seguito della appropriazione indebita del ricavato dalla vendita della azienda da parte del primo curatore incaricato.
La Corte territoriale ha accolto la domanda per la eccessiva durata del processo ai sensi della legge 89/2001, riconoscendo che una adeguata durata di un processo fallimentare dovesse nello specifico identificarsi in anni sette ( Cass. 28318/2009) e liquidando quindi l’ammontare del danno non patrimoniale sulla differenza ( 20 – 7 = 13) con opportune riduzioni in ordine ai primi anni rispetto ai successivi – (Cass. 16086/2009 21849/2009).
La Corte tuttavia ha negato il diritto al risarcimento del danno di natura patrimoniale, che è difficilmente ottenibile in termini concreti. Il Giudice infatti si è limitato ad affermare che non era provato tale tipo di danno.
Nel caso specifico era stato dedotto dal ricorrente che un più celere procedimento e recupero delle somme di cui si era appropriato il primo curatore, un maggio controllo da parte del G.D. avrebbe consentito almeno per i creditori privilegiati un riparto parziale /totale, ma la lungaggine del procedimento aveva comportato seppur in concorso con altri elementi (quale la appropriazione indebita del corrispettivo ottenuto dalla vendita della azienda) il mancato recupero del credito, pur ritualmente ammesso.
Il decreto tuttavia non è passato in giudicato per cui – in ipotesi – potrebbe essere ancora proposto ricorso alla Suprema Corte.


13 giugno 2011

Ancora sui passi carrabili e correlativa tassazione – La recente sentenza del Tribunale di Genova

Passo carrabile

Di recente si è pronunziato il Tribunale di Genova, in sede di appello, promosso da Provincia di Genova per ottenere l’annullamento di sentenza resa dal Giudice di pace in materia di passi carrabili.

In buona sostanza la Provincia aveva emesso alcuni verbali di accertamento con richiesta di pagamento del canone OSAP pertinente un accesso da strada privata alla via provinciale.

Il Tribunale, nel rigettare l’appello – sentenza 2372.2011 per gli interessati – ha rilevato che il presupposto per la corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico non ha natura tributaria ma contrattuale e va individuato nell’effettiva sottrazione della superficie ad uso pubblico, dovendo quindi sussistere una limitazione all’uso normale in relazione alla utilizzazione che ne trae il singolo. Tale limitazione nella fattispecie deve essere provata in concreto dalla Provincia richiedente, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Ciò avvalora la tesi secondo la quale non qualsiasi strada privata che confluisce sulla strada pubblica è assoggettata al pagamento di un importo a favore dell’Ente proprietario ma solamente laddove vi sia effettivamente un più inteso uso da parte del privato rispetto alla collettività – così se vi è cartello di divieto di sosta o di passo carrabile. E’ legittimo sostenere che se la zona posta al termine tra strada privata e pubblica è lasciata alla libera disponibilità – e nel caso al libero posteggio - di qualunque utente della strada, si deve escludere per ciò stesso l’obbligo di corrispondere un canone.


24 maggio 2011

Cessazione della convivenza nella famiglia di fatto e obblighi relativi

Cessazione della convivenza nella famiglia di fatto e obblighi relativi

Sempre più spesso la coppia sceglie di convivere senza sottoporre il rapporto affettivo al vincolo contrattuale derivante dal matrimonio religioso o civile, per motivi vari sui quali, qui, non ci si sofferma. Interessa invece prendere in esame quali siano le conseguenze di natura economica, al momento dello scioglimento – consensuale o forzato – del rapporto di convivenza.

E’ vero che una volta insorti nell’ambito della coppia contrasti insanabili, intolleranza, stanchezza di rapporto, nasca il desiderio di poter condurre la propria vita da soli senza la presenza di terze persone che, a quel punto, sono divenute ingombranti e alle volte addirittura intollerabili.
Occorre tuttavia “cum grano salis”, (cercare di) mantenere per entrambi la propria umanità, munirsi degli strumenti della pazienza, della tolleranza e del rispetto che fino ad allora o poco prima aveva caratterizzato il rapporto affettivo, per portare all’estremo limite senza traumi, la convivenza in modo equo e ragionevole.
Spesso però il rapporto è liso, vi sono rancori facilmente infiammabili, contrasti di carattere che sono venuti via via alla luce, tutti aspetti che portano a ritenere entrambi i partners portatori di diritti e giuste pretese, mai di doveri o valutazioni esimenti a favore dell’altra parte.
La questione, in esame, ha per oggetto solamente la coppia senza figli, nella quale la parte più debole, in genere la donna, si può trovare dall’oggi al domani senza alcuna garanzia economica di sopravvivenza, a fronte di una esistenza fino a poco prima abbastanza tranquilla e sicura, anche se non scevra da rischi e pericoli.

Non risulta – prima facie – alcun obbligo economico /alimentare tra ex conviventi, in particolare la persona che lavorava al di fuori delle mura domestiche, a differenza del coniuge, nella famiglia legittima, non è tenuto a versare alcunché né a cadenza mensile come avviene per l’assegno previsto in sede di separazione personale tra coniugi, né una tantum come per esempio è previsto in sede di divorzio (art. 5 n. 8 L 898/1970).
V’è da dire che, intanto, viene comunque tutelata la situazione di fatto esistente.
La persona che vive nell’immobile di proprietà dell’altro/altra ex convivente non può certamente esser “mandata via”, con una azione di fatto non tollerata dalla Legge.
Si richiama qui la normativa in materia di possesso, in particolare di spoglio violento o clandestino, regolato dagli artt. 1168 sgg c.c.

In ipotesi, una volta venuto meno il rapporto affettivo e resasi necessaria la cessazione della convivenza, qualora il /la proprietaria dell’immobile volesse allontanare la/il convivente, non potrà per esempio sostituire la serratura della abitazione o mandare via la persona, impedendole di rientrare ma dovrà agire davanti alla Autorità giudiziaria ed ottenere una sentenza che – preso atto della cessazione del rapporto di convivenza – gli/le consenta di ottenere la liberazione dell’appartamento.
Ciò se non altro richiede tempo e consente alla parte più debole di reperire risorse per potere adeguatamente spostare altrove la propria residenza e discutere davanti ad un Giudice tutti gli aspetti che possono essere fonte di obbligazioni per l’altra parte.

Appare altresì pacifico che nel caso di risoluzione del rapporto, ciascuna parte possa rivendicare pro quota tutto quanto ha apportato in termini economici nel menage familiare: quindi conti correnti intestati ad entrambi i conviventi, beni acquistati insieme o il cui corrispettivo è stato pagato da entrambi andranno equamente diviso tra le parti, mediante una bonaria divisione o un corretto procedimento di divisione di natura giudiziale.
Spetterà al richiedente la prova della comproprietà, attraverso per esempio la produzione di fatture, la esistenza di conto corrente comune dal quale era stato tratto l’apporto economico, la certificazione storica di residenza e l’acquisto del bene all’epoca della convivenza.
Pur tuttavia il problema più grave si presenta allorché, come spesso avviene, è l’uomo che lavora fuori casa, mentre la donna svolge funzioni come casalinga, cura la casa, la pulizia, la predisposizione del mangiare, il lavaggio dei panni etc ,tutte prestazioni che hanno anche esse un valore economico.
In pratica potrebbe essere rivendicata dal soggetto che lavora fuori casa l’intera proprietà dei beni acquistati durante la convivenza, siccome provenienti dall’unica fonte di produzione del reddito.
Non si concorda con tale tesi, per la semplice ragione che entrambi i conviventi, come per altro dovrà essere puntualmente dimostrato in caso di lite, hanno concorso alla “costruzione” di un patrimonio comune, da una parte con la retribuzione o con i compensi derivati dalla attività extra moenia dall’altra con la attività svolta intra moenia, anche essa degna di adeguata valutazione economica.
Si potrebbe eccepire, nel caso di specie , che la prestazione di lavoro effettuata nella casa costituisce adempimento di una obbligazione naturale, pertanto non tutelata giudizialmente, salvo lo spontaneo adempimento.

Il ragionamento invece da farsi nella fattispecie è diverso: vi è indubbiamente un arricchimento derivante dalla prestazione del partner che cura la pulizia della abitazione e tutti gli altri incombenti correlativi, che consente al soggetto che lavora fuori casa di non dover ottemperare a quelle stesse incombenze direttamente o tramite l’aiuto di terze persone da retribuire.
È da questo vantaggio economico che discende il diritto della persona a rivendicare il quid corrispondente al proprio apporto di lavoro personale relativamente a tutti i beni acquistati nel corso della convivenza, proprio per distribuire equamente gli apporti di tempo e di lavoro derivati da ciascuna parte.
La domanda può essere inquadrata nell’ambito della generale azione di arricchimento senza causa, ma trova anche conforto nella disposizione contenuta nell’art. 36 della Costituzione, quale fonte immediata di obbligazione.
Seppur appaia più difficile e complessa la tutela della parte più debole nella famiglia di fatto rispetto alla famiglia legittima, ciò non deve escludere il diritto di rivendicare, pro quota, quelle partite economiche attive, alla cui formazione hanno contribuito entrambe le parti.
Da ciò deriva anche il diritto a rivendicare un quid pecuniario in rapporto alla reale situazione economica della famiglia di fatto, perché tutto quanto si è “risparmiato”ed ha costituito un incremento del capitale iniziale, anche se formalmente intestato solo ad uno dei due conviventi è derivato dalla attività interna od esterna di entrambi, nella misura tuttavia che dovrà essere adeguatamente provata nel corso del procedimento, avvalendosi anche dello strumento della liquidazione in via equitativa.

Un rilevante contributo in materia è stato dato dalla sentenza della Suprema Corte n. 11330 del 15.5.2009 che ha riconosciuto il diritto al convivente more uxorio di richiedere un indennizzo nel caso di rilevanti contributi economico-patrimoniali forniti in maniera continuativa, affermando altresì che il termine di prescrizione di tali diritti decorre dalla data di cessazione della convivenza.
La volontà del Legislatore di dare riconoscimento alla situazione di fatto esistente si evince non solo nei tentativi – per ora vani – di emanare una disciplina specifica in tema (si pensi ai disegni di legge in materia di “patti civili di solidarietà” che allo stato non hanno ancora trovato ingresso nella nostra legislazione), ma anche per le varie sentenze emesse dalle più alte Corti italiane in argomento, sensibili all’argomento.
Senza volontà di voler essere esaustivi, si fa riferimento, ad esempio a: 1) sentenza della Corte di Cassazione 2988 del 1994 secondo la quale in caso di morte del convivente more uxorio, derivante da fatto illecito, sussiste il diritto alla liquidazione del danno morale e patrimoniale a favore del convivente superstite – con i relativi oneri probatori che ne derivano. 2) sentenza Corte Costituzionale 404/1988 che ha ritenuta la illegittimità costituzionale dell’art 6 L 392.1978 nella parte in cui non prevede tra i soggetti che possono succedere nel contratto di locazione il convivente more uxorio –

Non è escluso che i conviventi possano tuttavia – in attesa di apposite normative approvate in materia – regolare i rapporti economici per il futuro, mediante ad esempio apposita scheda contrattuale.
Infatti tale accordo rientrerebbe tra i contratti atipici che possono essere conclusi ai sensi dell’art. 1322 c.c. dalle parti, purchè di contenuto lecito, essendo pacificamente diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
In tal caso conviene che il contratto venga depositato presso un comune fiduciario, per opportune ragioni di cautela.
Si deve infine ricordare che non vi è successione tra conviventi, per cui in mancanza di apposito testamento, il convivente non succede nel patrimonio dell’altra persona premorta. Il problema, a parte gli aspetti di natura fiscale, è facilmente risolvibile, con la redazione per l’appunto di un testamento olografo, con le semplici forme sacramentali previste in materia dal codice civile.


7 febbraio 2011

Ancora in materia di Stalking e turbativa del riposo delle persone

Ancora in materia di Stalking e turbativa del riposo delle persone

Il procedimento civile promosso da una famiglia genovese che aveva subito lunghe e ripetute turbative specie in ora notturna da vicini che volontariamente facevano forti rumori, si era concluso con sentenza attualmente impugnata in appello ed era stato promosso per violazione dell’art 844 c.c. 2043 c.c. 649 c.p.. La radicazione del procedimento era avvenuta pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge in materia di stalking, ex art 612 bis c.p. . L’aspetto interessante che si vuole sottoporre alla attenzione del lettore, in aggiunta a quanto scritto in precedenza, non è tanto la questione attinente la condotta illecita costituita dalla turbativa al riposo delle persone, quanto le modalità di liquidazione del danno. Invero il Giudice di merito, richiamando in punto an debeatur la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18517 del 17.5.2010 secondo la quale “per la configurabilità della contravvenzione in esame” è “necessario che le emissioni sonore siano tali da travalicare i limiti di normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica e che i rumori suddetti siano anche in relazione alla loro intensità potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone ancorché non tutte siano state in concreto disturbate” ha riconosciuto a titolo di DANNO MORALE per ogni giorno (o meglio notte) di turbativa l’importo pari ad un quarto del danno morale attribuito a titolo di inabilità temporanea (quindi prendendo in considerazione le tabelle 2008 euro 69,14 x 25%) così venendo a liquidare l’importo capitalizzato per due anni, quale periodo durante il quale sicuramente gli attori avevano subito la più grave e continua turbativa al loro riposo. Questo criterio di natura equitativa ha tenuto conto in sostanza delle ore notturne di durata della turbativa ma anche della correlativa domanda attorea che era stata prudentemente contenuta in punto quantum.


7 febbraio 2011

La responsabilità dell’appaltatore che ha posizionato le impalcature per interventi di manutenzione condominiali e furto subito da un condomino

La responsabilità dell’appaltatore che ha posizionato le impalcature per interventi di manutenzione condominiali e furto subito da un condomino

L’imprenditore edile che posiziona impalcature per la esecuzione di lavori alla facciata di un caseggiato deve fare attenzione a sistemare gli opportuni allarmi per evitare che terzi malintenzionati possano accedere alla finestre dei condomini, forzarle e penetrare tranquillamente all’interno degli alloggi. E’ sicuramente opportuno che l’imprenditore sia assicurato per un tipo di responsabilità come quello in esame, al quale è stato ritenuto concorrere anche l’amministratore del Condominio.
In una recente sentenza del Tribunale di Genova – n- 2807/2008 – è stata ritenuta la responsabilità dell’imprenditore che per l’appunto non aveva adottato alcuna cautela, tanto che ignoti erano riusciti ad entrare da una finestra, accedere all’interno di una abitazione e con tutta calma, in assenza dei proprietari, aprire la cassaforte e sottrarre beni di notevole valore venale.
A parte l’accoglimento della domanda ai sensi degli artt. 2043 c.c. (ma era stato invocato anche l’art 2051 c.c. ) il Giudice in punto quantum ha ammesso il giuramento estimatorio, richiamando la sentenza di Cassazione n. 1355/1998, “in quanto non vi è alcun mezzo di prova alternativo per determinare il valore”, non l’interrogatorio formale inutile perché il convenuto non può esser a conoscere del valore, non la prova per testi perché valutativa e ancor meno una consulenza tecnica su beni che non erano reperibili perché sottratti a seguito del furto. Il Giudice di merito ha richiamato nell’ammettere tale delicato mezzo di prova l’art 2736 n. 2 c.c. 241 cpc e 281 bis e quater cpc , ritenendo in via equitativa di ridurre l’importo sul quale la parte doveva rispondere con giuramento, proprio in rapporto alla vetustà dei beni sottratti – tra cui una pelliccia di visone , macchina fotografica, giacca in pelle etc) assoggettati ad usura, quindi di valure di mercato più ridotto rispetto al prezzo di acquisto. La sentenza non è stata appellata ed è passata in giudicato.


5 agosto 2010

Passo Carrabile a raso

Pagamento da parte di Ente pubblico pertinente la tassa sul passo carrabile a servizio di  una casa di abitazione

Di recente si è pronunciato il Giudice di Pace di Genova di fronte al quale era stata impugnata una richiesta di pagamento da parte di Ente pubblico pertinente la tassa sul passo carrabile a servizio di una casa di abitazione nell’entroterra ligure.

Era pervenuta alla parte una lettera raccomandata contenente diversi avvisi di accertamento con richiesta di pagamento della tassa relativa a diversi anni.

Come è noto, per legge l’Ente pubblico deve indicare nei propri atti impositivi sia i termini entro i quali ricorrere, sia il Giudice davanti al quale proporre l’opposizione.

Negli atti impugnati, inoltre, era specificata la radicazione del procedimento con rito ordinario (atto di citazione) anziché con rito speciale (ricorso).
Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione, in base ai criteri adottati da costante giurisprudenza:

  1. la Pubblica amministrazione è sotto il profilo sostanziale attrice, tenuta quindi a fornire la prova della propria domanda;
  2. nel caso specifico non risultano eseguite opere da parte della P.A. né apposto alcun cartello di divieto di sosta né tanto meno formulata una richiesta da parte del cittadino;
  3. si deve escludere l’obbligo a carico del cittadino, nel caso di semplice accesso sulla via pubblica, senza la realizzazione di apposite opere – quale per esempio la interruzione del marciapiede a servizio del passo carrabile.
Sono stati richiamate in materia le sentenze 16733/2007 e 8106 del 2004 della Suprema Corte di Cassazione, in forza delle quali il Giudice di pace ha motivato per accogliere la domanda.


5 agosto 2010

Rinvio dalla Cassazione e restituzione di quanto corrisposto in forza della precedente sentenza annullata

Pagamento da parte di Ente pubblico pertinente la tassa sul passo carrabile a servizio di  una casa di abitazione

Di recente si è pronunciato il Giudice di Pace di Genova di fronte al quale era stata impugnata una richiesta di pagamento da parte di Ente pubblico pertinente la tassa sul passo carrabile a servizio di una casa di abitazione nell’entroterra ligure.

Era pervenuta alla parte una lettera raccomandata contenente diversi avvisi di accertamento con richiesta di pagamento della tassa relativa a diversi anni.

Come è noto, per legge l’Ente pubblico deve indicare nei propri atti impositivi sia i termini entro i quali ricorrere, sia il Giudice davanti al quale proporre l’opposizione.

Negli atti impugnati, inoltre, era specificata la radicazione del procedimento con rito ordinario (atto di citazione) anziché con rito speciale (ricorso).
Il Giudice di pace ha accolto l’opposizione, in base ai criteri adottati da costante giurisprudenza:

  1. la Pubblica amministrazione è sotto il profilo sostanziale attrice, tenuta quindi a fornire la prova della propria domanda;
  2. nel caso specifico non risultano eseguite opere da parte della P.A. né apposto alcun cartello di divieto di sosta né tanto meno formulata una richiesta da parte del cittadino;
  3. si deve escludere l’obbligo a carico del cittadino, nel caso di semplice accesso sulla via pubblica, senza la realizzazione di apposite opere – quale per esempio la interruzione del marciapiede a servizio del passo carrabile.
Sono stati richiamate in materia le sentenze 16733/2007 e 8106 del 2004 della Suprema Corte di Cassazione, in forza delle quali il Giudice di pace ha motivato per accogliere la domanda.


4 giugno 2010

Contratto di locazione ad uso abitativo aspetti fiscali, cautele relative

La legislazione vigente in materia ha liberalizzato i contratti, nel senso che il canone di locazione può essere liberamente convenuto dalle parti, in contrasto con il precedente regime vincolistico approvato con la legge 392.1978.

Alcuni punti rilevanti, sotto il profilo fiscale:

  1. il contratto va registrato entro trenta giorni presso la Agenzia delle Entrate, previa apposizione del bollo – euro 14,62 – di data anteriore o coeva alla stipula del contratto stesso, con pagamento della relativa imposta pari al due per cento presso istituto bancario e consegna del modulo F 23 all’Ufficio. Ogni parte deve pagare il 50% della imposta, per cui se paga il locatore si rivale nei confronti del conduttore per la quota del 50% e viceversa. Tuttavia vi è possibilità di corrispondere ad esempio anziché il due per cento solo l’uno per cento all’anno registrando il contratto, all’inizio del rapporto, per la durata di tre anni ovvero lo zero,cinquanta per cento, se si tratta di contratto quadriennale di cui si chiede la registrazione entro il termine indicato per l’intero quadriennio.
  2. prima di locare il proprio immobile occorre tenere conto che
    1. il canone deve essere non solo di mercato ma compatibile con le condizioni economiche del reperito conduttore
    2. è opportuno farsi garantire sempre da terzi il pagamento del canone e oneri accessori mediante apposito contratto di fideiussione
    3. in caso di morosità occorrono almeno sei mesi per liberare l’alloggio che spesso viene lasciato in precarie condizioni con conseguenti ingenti spese per riordinarlo.Tra tempi morti e costi di procedura vi è un notevole rischio economico, per cui è opportuna una attenta valutazione preventiva
    4. il conduttore deve esaminare in modo attento e completo le clausole del contratto e se del caso chiedere chiarimenti anche ad un professionista o ad associazioni del settore prima di sottoscriverlo, valutando la parte economica, onde evitare di trovarsi poi a dover affrontare uno sfratto per morosità con notevoli spese ed aggravi –
    5. verificare e specificare sempre nei contratti sia le modalità di pagamento delle spese di amministrazione sia gli eventuali beni pertinenziali – cantina, box etc – per evitare poi contenziosi derivanti da cattiva incomprensione reciproca.

4 giugno 2010

Compravendita immobiliare e risoluzione del contratto

Un caso interessante ha avuto ad oggetto la vendita di un appartamento intercorsa tra un uomo anziano e una vicina di casa che saltuariamente lo aiutava, vendita intervenuta ad un prezzo esageratamente ridotto rispetto al valore di mercato.

Nella realtà dei fatti, la giovane assistente-badante aveva dimostrato molto affetto e pazienza nei confronti del proprio non più giovane vicino, senza mai travalicare i limiti imposti dalla età di entrambi, tuttavia l’anziano, sulla spinta di una effettiva e continuativa assistenza , si era indotto a “cedere” l’appartamento dove abitava nei limiti della nuda proprietà alla giovane, la quale, una volta sottoscritto l’atto di vendita, aveva cessato ogni rapporto ed ogni assistenza.

Il venditore, per altro, non aveva mai integralmente percepito il corrispettivo che doveva essere pagato a rate, per cui – a parte altri aspetti sui quali qui si prescinde – era stata proposta una domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento che il Giudice ha poi ritenuto degna di accoglimento.

La risoluzione del contratto per inadempimento, salvo clausola risolutiva espressa, avviene allorché il Giudice valuta l’inadempimento della parte “grave” : la legge fa riferimento a inadempimento non di scarsa importanza per la parte che lo subisce. Il mancato pagamento di alcune rate nei termini convenuti - che la parte convenuta aveva cercato di versare in corso di procedimento – dato il corrispettivo piuttosto agevolato ha fatto ritenere l’inadempimento non di scarsa importanza, con il conseguente accoglimento della domanda giudiziale e ordine di cancellazione del trascritto atto di vendita.


11 marzo 2010

Sosta vietata sui passi carrabili e danni risarcibili

Sosta vietata sui passi carrabili e danni risarcibili

E' stata emessa una interessante sentenza del Giudice di Pace di Genova - n. 1446.2010 per chi volesse richiederne una copia presso la cancelleria (via De Amicis 2 piano settimo). La questione riguarda quelle persone che lasciano l'auto chiusa e per lungo tempo sui passi carrabili, impedendo l'uscita e l'entrate del fruitore del passo e dei suoi clienti. Il Giudice ha sanzionato i convenuti, sia conducente sia proprietario, condannandoli al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale con liquidazione equitativa, escludendo tuttavia il cd danno esistenziale, uniformandosi così alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezione unite sul tema.

Ha ritenuto che fosse stata accertata la responsabilità per colpa degli stessi, in violazione in particolare dell'art 158 codice della strada comma due che pone il divieto di sosta sui passi carrabili.

Non è escluso comunque che la eventuale sistematicità di tale operare - quando una persona in modo continuativo posteggia sul passo carrabile altrui - possa consentire addirittura di ottenere un ordine di cessare da tale turbativa emesso dal Giudice ordinario.


11 marzo 2010

Impugnazione della sanzioni amministrative specie a seguito di circolazione sulle corsie bus

Impugnazione della sanzioni amministrative specie a seguito di circolazione sulle corsie bus (Genova)

Tante volte ci siamo trovati a ricever a casa i "verbali di accertamento", per violazione delle norme del codice della strada: si tratta delle purtroppo famose "multe", di cui faremmo tutti volentieri a meno.

Dalle recenti modifiche introdotte in materia di iscrizione dei procedimenti a ruolo e contributi da versare, rispetto a pochi mesi fa, le persone devono fare un certo sacrificio economico per impugnare una sanzione derivante dalla violazione al codice della strada, al minimo, infatti devono corrispondere euro 30 + euro 8. Quando ti presenti davanti all'ufficio dove vengono iscritte le cause nel ruolo (per Genova è in via De Amicis 2 piano settimo), devi portarti dietro oltre al ricorso in originale con il verbale impugnato, anche quattro copie del ricorso e del verbale e le marche che si possono comperare da quasi tutti i tabaccai - una da trenta e una da otto. L'introduzione di questo nuovo balzello consiglia di evitare di impugnare un verbale se non si è più che certi che il ricorso verrà accolto e vi è anche il rischio che pur con l'accoglimento non venga disposto dal Giudice neppure il rimborso delle spese subite.

Una certa attenzione merita un caso trattato poco tempo fa e relativo al transito sulle corsie riservate ai bus e taxi - le corsie "gialle": di recente due Giudici di pace si sono pronunciati favorevolmente accogliendo il ricorso di due cittadini che, sanzionati per il transito con motociclo sulle corsie gialle, avevano rilevato come nei verbali notificati si faceva riferimento genericamente a "personale" dell'AMT che aveva rilevato la infrazione anzichè allo specifico "personale ispettivo" come la disposizione di Legge prevede. Tale mancanza ha consentito l'accoglimento del ricorso e annullamento del verbale relativo.


10 marzo 2010

Irragionevole durata dei procedimenti civili e azione di responsabilità nei confronti del Ministro della Giustizia

Irragionevole durata dei procedimenti civili e azione di responsabilità nei confronti del Ministro della Giustizia

La lungaggine dei giudizi civili, se deve esser ascritta a ritardi da parte della pubblica amministrazione nella trattazione dei procedimenti - e non per esempio a dilatori rinvii richiesti dalle parti - consente di richiedere da parte del cittadino la liquidazione di una danno di natura non patrimoniale - danno morale - e, se provato, anche di natura patrimoniale. E' stata ormai da tempo approvata la legge in materia - L 89.2001 - che affida la competenza alle singole Corti di Appello per esaminare i ricorsi ed accertare la durata eccessiva del processo. Salvo casi sporadici, si ritiene che la durata del processo non debba superare i tre/quattro anni dalla sua radicazione alla sentenza o alla cancellazione dal ruolo. Per ogni anno in più, la Corte d'appello competente liquida a favore del ricorrente a titolo di danno morale la somma ricompresa tra euro 1.000 ed euro 1.500, ponendola a carico del Ministero della Giustizia. Una volta ottenuto il decreto di condanna, è possibile procedere in sede esecutiva - nelle forme di legge e solo dopo avere notificato il decreto in forma esecutiva e fatto decorrere il termine di centoventi giorni - oppure attendere che la Cancelleria della Corte provveda - solitamente a distanza di un anno e mezzo/due anni, tempo necessario per smaltire gli arretrati e ottenere nuovi finanziamenti dal Ministero, alla materiale corresponsione dell'indennizzo che può avvenire tramite bonifico oppure tramite vaglia postale.

Secondo il costante pensiero della giurisprudenza della Cassazione, nei casi in esame il danno morale si presume esistente senza dover dare la prova dello stesso e consiste nei patimenti e preoccupazioni che sono derivate dal processo civile protrattosi oltre ogni ragionevole durata.


9 marzo 2010

Responsabilità civile del personale medico e della Struttura sanitaria

Responsabilità civile del personale medico e della Struttura sanitaria

Gli interventi chirurgici, sia di routine sia di esecuzione complessa, possono essere fonte di responsabilità di natura contrattuale per i sanitari, per le A.s.l. e per le Aziende Ospedaliere, sia che si tratti di strutture pubbliche sia che si tratti di strutture private. L'intervento infatti ha sempre lo scopo di migliorare o comunque di non peggiorare lo stato di salute del paziente. Compete al Medico o alla Struttura sanitaria dimostrare che la non corretta esecuzione dell'intervento non derivi da un difetto di diligenza o di perizia. La giurisprudenza ha qualificato il rapporto medico/paziente in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del paziente ed obbligo per l'ente di mettere a disposizione tutto il personale medico, paramedico necessario e apprestare tutte le strutture opportune anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Il danno risarcibile è essenzialmente il danno alla salute ed il danno morale, oltrechè il danno patrimoniale in rapporto alla prova fornita dal paziente.


9 marzo 2010

Responsabilità dell' Ente proprietario della strada per caduta di persone e danni

Responsabilità dell' Ente proprietario della strada per caduta di persone e danni

Si parla spesso di strade tipo "gruviera". Un motociclista che transitava a velocità molto moderata, appena entrato nel territorio del Comune di residenza, a causa di una buca profonda circa dieci-dodici centimetri, è scivolato con la moto, senza per fortuna farsi male, ma la caduta ha danneggiato il motociclo nella parte sottostante.

Il Giudice, dopo avere sentito i testi, tra i quali vi era il trasportato sul motoveicolo e esaminato i luoghi attraverso apposito filmato messo a disposizione di giustizia tramite CD, ha ritenuto la responsabilità del Comune proprietario della strada, secondo la norma speciale - art 2051 c.c. - che ritiene responsabile il "custode" della cosa, cioè il soggetto che ha il potere materiale sul bene.


9 marzo 2010

Responsabilità dell' Ente per caduta di persone all'interno dei locali di sua proprietà- o utilizzato dallo stesso - Insidia

Una donna che lavorava in un ente pubblico, una mattina, è arrivata in ufficio ed è scivolata a causa dello strato di cera che era stato dato sul pavimento, ove tra l'altro vi sarebbe stato il transito anche degli utenti. L'impiegata ha riportato una brutta frattura all'arto inferiore sinistro.

L'ente è stato citato in giudizio e al termine della indagine istruttoria, che ha comportato l'esame di alcuni testi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona della infortunata, il Giudice ha ritenuto la responsabilità dell'ente anche qui ai sensi dell'art 2051 c.c., qualficandolo come custode dei locali ove veniva svolta la attività, quindi tenuto a sorvegliare che gli stessi non fossero fonte di pericolo per le persone.


8 marzo 2010

Il reato di "stalking" e la azione civile correlativa

Il reato di stalking e la azione civile correlativa

Si parla tanto di "stalking", ma non tutti conoscono le fattispecie cui l'istituto può essere applicato.

Se nel condominio vi è un disturbatore accanito che urla di giorno e di notte e non fa riposare le persone, fa rumore senza motivo e insolentisce gli altri condomini, è possibile denunciarlo secondo la disposizione prevista dall'art 612 bis c.p. E' anche possibile avviare un procedimento davanti al Giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni sia di natura morale - per le sofferenze derivate dalle varie e quotidiane turbative - sia di natura biologica (si pensi alla persona che è colpita da un esaurimento perchè di notte non riesce più a dormire) o patrimoniale (ad esempio le spese mediche che si sono rese necessarie per l'acquisto di calmanti o per combattere l'insonnia o per visite mediche).

La liquidazione del danno ha carattere equitativo e trae spunto dalla durata delle turbative, dagli orari in cui vengono perpetrate - più gravi nel periodo del riposo notturno -, dalle modalità, dalla documentazioneche si allega - ad esempio certificazioni mediche, relazione medico legale che accerta l'esistenza di danno biologico in correlazione con i fatti lamentati, certificati attestanti ciclo di sedute psicoterapeutiche etc.


8 marzo 2010

In materia di affidamento di minori e minacce in famiglia: un provvedimento esemplare

Tristissima è stata la vicenda di quei coniugi con due bambini, dove il marito era un vero e proprio padre-padrone: dopo i primi anni di matrimonio sereno, il marito ha cominciato a bere e, pur continuando a lavorare - ma impedendo alla moglie di rendersi economicamente indipendente con un proprio lavoro al di fuori delle mura domestiche - ha iniziato dapprima ad alzare la voce in casa, poi a insolentire anche pesantemente uno dei figli, costringendo entrambi a stare seduti sul divano in silenzio, in penitenza, per qualsiasi ragione anche astrusa che si poteva inventare.

Dopo due interventi della polizia, chiamata dai vicini allarmati per le urla, la moglie, prendendo coraggio ,si è allontanata con i figli dalla casa coniugale, iniziando subito una procedura di separazione davanti al Tribunale.

La consulenza tecnica disposta ed affidata ad un valente medico specializzato in psicologia dell'età evolutiva ha - purtroppo - confermato la veridicità di quanto era stato affermato: l'esistenza di comportamenti violenti da parte del padre, il vivere nella paura per i figli dal momento in cui il genitore entrava in casa. Tempestivamente il Tribunale ha emesso i provvedimenti provvisori, confermando la legittimità dell'allontanamento dalla casa coniugale da parte della moglie e condannando il marito al pagamento di adeguato assegno alimentare oltre al divieto di incontrare i figli se non in colloqui protetti (alla presenza di Assistente Sociale).


8 marzo 2010

La responsabilità del gestore del lotto

La responsabilità del gestore del lotto

Aveva vinto al lotto ma la ricevitoria si era sbagliata e non aveva inserito la giocata.

Il Tribunale ha ritenuto impegnata la responsabilità civile del titolare della ricevitoria, condannandolo a risarcire i danni, pari all'ammontare della vincita non percepita.


8 marzo 2010

Mancato pagamento assegno alimentare e correlative azioni a tutela del minore

Il coniuge non voleva assolutamente pagare l'assegno disposto dal Tribunale a favore del figlio minore affidato alla moglie. Una denuncia penale - art 570 n. 2 - - aveva portato alla condanna dell'imputato ma non aveva consentito di ottenere le somme dovute per arretrati.

Cerca e ricerca, si è scoperto che il "fellone", resosi irreperibile, guadagnava invece bene: da qui è bastato eseguire un pignoramento sulle somme che via via maturava mensilmente e - per il futuro - chiedere al Giudice che ordinasse al terzo di corrisponderle direttamente alla affidataria, prelevandole dalla retribuzione del proprio collaboratore (nella fattispecie non si trattava di contratto di lavoro subordinato ma di contratto di agenzia). L'art 156 c.c. dopo la separazione o la norma di cui all'art. 8 L 898/1970 - sullo scioglimento del matrimonio - consentono di imporre mediante provvedimento giudiziale l'obbligo di pagare a carico del datore di lavoro e a favore degli aventi diritto alla prestazione le somme dovute detraendole dalla retribuzione e nei limiti via via disposti dal Giudice, che tiene conto della retribuzione percepita dal coniuge tenuto agli alimenti.


8 marzo 2010

Infiltrazioni di acqua piovana nell'appartamento e azione cautelare

Una signora era letteralmente disperata perchè abitando al penultimo piano subiva gravose infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà condominiale. Per quanto avesse chiesto in assemblea di fare eseguire gli interventi necessari, il Condominio vi si era sempre sottratto, dimostrando una totale negligenza e mancanza di disponibilità in una situazione veramente preoccupante.

Tramite un ricorso in via di urgenza, ai sensi dell'art 700 cpc, il Tribunale non solo ha fatto accertare tramite un consulente tecnico quali lavori erano indispensabili per ovviare alle infiltrazioni e ottenerne la cessazione, ma ha anche ordinato - sotto il controllo continuativo del consulente di ufficio - a carico del Condominio l'immediata esecuzione delle opere che erano risultate necessarie, imponendo la raccolta dei fondi e la scelta della impresa esecutrice degli interventi edili. Il mancato ottemperamento a tale disposizioni avrebbe potuto comportare una denuncia penale a carico dell'amministratore per "mancata osservazione" di un ordine imposto dalla Autorità - violazione dell'art 650 c.p. - ovvero per mancata esecuzione di un ordine del Giudice - art 388 c.p. -


8 marzo 2010

Il consulente tecnico di ufficio e la liquidazione delle competenze correlative

Il consulente tecnico di ufficio viene definito come un ausiliario del Giudice. Il Giudice infatti se ne avvale in materia tecnica, cioè in caso di necessità di dover risolvere problemi non giuridici ma squisitamente tecnici (geometri, ingegneri, architetti, medici, commercialisti) a seconda del tipo di quesito che il Giudice intende formulare e al quale vuole trovare risposta. Il consulente tecnico può essere considerato un alter-ego del Giudice in materia tecnica - al termine delle operazioni ed una volta depositata la sua relazione contenente per l'appunto la risposta ai quesiti, sottopone al Giudice la propria parcella che viene liquidata con un provvedimento che ha efficacia esecutiva e in genere è posto a carico "solidale" della parti. Ciò significa che il Consulente può rivolgersi a propria scelta ad una o a tutte e due - o più - le parti del procedimento per richiedere le proprie competenze. L'unico atto avente efficacia a favore e nei confronti del CTU è proprio questa ordinanza che non viene poi assorbita dalla successiva sentenza emessa dal Giudice. La Suprema Corte, in un procedimento in cui una parte aveva eccepito di nulla dovere perchè in sentenza era stato assolto, ha invece affermato che l'obbligo non discendeva dalla sentenza, bensì dalla precedente ordinanza divenuta non più opponibile, questo a salvaguardia del diritto di quel soggetto che "entra" nel processo al solo scopo di aiutare il Giudice e come il Giudice è al di sopra delle parti in causa.


8 marzo 2010

Vendita di autovettura e sanzioni amministrative (multe) successive alla consegna

Un autosalone aveva venduto una autovettura ad un proprio cliente, limitandosi a redigere un modulo al momento della consegna del veicolo e provvedendo a trascrivere la vendita solo un mese più tardi. Nel frattempo l'acquirente, nel transitare lungo l'autostrada, aveva violato di oltre quaranta chilometri il limite di velocità imposto nella zona. Alla ricezione del verbale di accertamento della sanzione notificato all'autosalone che all'epoca figurava ancora proprietario, è stata proposta opposizione davanti al giudice di pace. Il Giudice ha accolto il ricorso, visto che il ricorrente aveva potuto dimostrare sia attraverso il modulo prestampato e sottoscritto dall'acquirente sia attraverso copia dell'assegno che costituiva il corrispettivo e testimonianza ammessa che il giorno della infrazione il veicolo era già stato venduto a terzi. La trascrizione presso il PRA - Pubblico registro automobilistico - costituisce solo una presunzione "iuris tantum" che può essere vinta dalla prova contraria, ivi compresa la prova testimoniale ritenuta ammissibile.


Cronache giudiziarie
Cronache giudiziarie: sentenze e casi in evidenza
Studio Legale Avvocato Federico Gavino
 
 
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